Statuto

Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Per volontà dei soci fondatori: è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE CUORE BLU: VIVERE GLI AUTISMI”, un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro costituita a norma dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile e secondo le norme del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni relative alla legislazione del Terzo Settore.
La Fondazione userà la locuzione ” ETS ” sia nella denominazione che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, quando la Fondazione stessa sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La Fondazione ha sede legale in VERONA, alla Via Scuderlando, civico 182.
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA FONDAZIONE, MISSIONE, VISIONE E SCOPO
La Fondazione ha il seguente scopo, e precisamente:
La Fondazione esercita attività di interesse generale e intende costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere.
Favorisce l’autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone autistiche.
Promuove e sostiene la ricerca scientifica, l’informazione e la consapevolezza dell’Autismo.
La Fondazione fa riferimento alle definizioni di autismo delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l’International Classification of Deseases and Disorders (ICD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica. Pertanto l’autismo è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità.
I metodi riabilitativi e l’approccio educativo utilizzati si riferiscono unicamente a quanto previsto dalla comunità scientifica.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
– servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera a);
– interventi e prestazioni sanitarie nei limiti di legge (lettera b);
– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l)
– agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s)
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni (lettera w).
La Fondazione è pertanto costituita per promuovere i diritti umani e civili delle Persone con autismo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la ricerca scientifica, la diagnosi e l’intervento precoce, l’inclusione scolastica e l’educazione
specializzata, la presa in carico e l’intervento socio-sanitario, l’inclusione lavorativa, l’informazione e la consapevolezza, una vita il più autonoma possibile e “Durante a Noi e “Dopo di noi”.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, anche con servizi residenziali, educazione,
abilitazione, istruzione delle persone Autistiche.
La Fondazione intende acquisire, mantenere e gestire, direttamente e/o indirettamente, anche in collaborazione e partnership con altre Organizzazioni aventi finalità di solidarietà sociale strutture importanti ed innovative con spazi dedicati a servizi di vario genere, destinate ad ospitare temporaneamente o stabilmente tali Persone, nonché finalità sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere in un contesto di abilitazione/riabilitazione/educazione e miglioramento della qualità della vita delle persone verso cui le varie attività della Fondazione si dirigono.
La Fondazione inoltre si propone di seguire, curare ed assistere l’inserimento lavorativo dei Soggetti disabili sopra indicati, provvedendo al costante monitoraggio ed alla puntuale verifica della loro qualità di vita sia nell’ambiente residenziale in cui la Persona disabile vive, sia in quelli che la Fondazione intende realizzare, al fine di individuare, nelle varie fasi di vita del Soggetto destinatario delle attività qui indicate, quali siano le soluzioni più idonee anche con riferimento specifico al “durante a noi” e “dopo di noi”, cioè al momento nel quale i familiari (genitori, fratelli, congiunti in genere) della Persona disabile non dovessero più essere in grado di sostenerla direttamente e di seguirne il successivo percorso di vita.
Le esigenze educative / lavorative / residenziali e abitative dei figli dei Fondatori potranno ispirare ed essere modello delle priorità progettuali della Fondazione, compatibilmente con le possibilità economiche ed organizzative della stessa.
La Fondazione intende sostenere progetti di ricerca e/o costituire e gestire Istituti di Ricerca Italiani o Esteri finalizzati alla diagnosi dei disturbi dello spettro autistico, alla intercettazione precoce, alla cura, alla riabilitazione e abilitazione, e allo sviluppo delle metodologie didattiche.
La Fondazione può inoltre sostenere e/o sviluppare ed attuare progetti di ricerca applicata clinica ed organizzativa, in partenariato con altri Enti, che prevedano ricadute su una o più di queste aree: qualità di vita delle persone con autismo e disabilità, qualità dei servizi dedicati alle persone con autismo in particolare per quello sanitario; crescita culturale della società nel suo complesso, inclusione sociale con particolare riferimento all’inclusione lavorativa, qualità di vita delle persone adulte, stato e cura delle stesse.
La Fondazione intende infine lavorare in accordo, sinergia, collaborazione e partnership, rete con altre Fondazioni in Italia e all’estero, con altri Organismi pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, che operino nel medesimo ambito d’interesse e/o in ambiti compatibili e/o che siano semplicemente sensibili al/agli ambiti di solidarietà sociale in cui la Fondazione intende operare e ne condividano spirito e finalità.
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sempre negli inderogabili limiti di legge.
Per il raggiungimento delle attività di interesse generale e lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle stesse la Fondazione potrà:
– svolgere le attività sia in proprio che in collaborazione con enti pubblici e privati, mediante la stipula di convenzioni, contratti ed ogni altra modalità; pertanto, potrà stabilire rapporti con enti governativi e legislativi internazionali, nazionali e regionali, con enti locali e soggetti o realtà pubbliche e private;
– richiedere l’accreditamento Regionale per il funzionamento in convenzione delle proprie strutture;
– acquistare, realizzare, gestire, affittare, acquisire a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature, terreni, materiali necessari o favorenti l’espletamento della propria attività;
– accettare lasciti testamentari o donazioni;
– stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere;
– compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui.
La Fondazione potrà esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore e nei limiti della legislazione vigente, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con le pubbliche istituzioni.

Articolo 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale, conferito dall’Ente Fondatore ed indicato nell’atto costitutivo […] ai sensi dell’art. 22 co. 4 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
– i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
– gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
– le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale offrendo servizi in accreditamento, contrattualizzati e/o in convenzione con enti pubblici o privati e/o direttamente con gli utenti;
– le entrate derivanti dalle attività diverse nei limiti previsti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e normative vigenti;
– le entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
– le erogazioni liberali e le donazioni da privati;
– da contributi di diversa natura.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– Comitato Scientifico
– Comitato esecutivo
– l’Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge;
– il Revisore legale dei Conti, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge.
I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell’Ente Fondatore la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell’onorabilità della Fondazione.

Articolo 6 – FONDATORI

Sono Fondatori i Signori COSTA Federica, BOSIO Cristina, VERONESI Paola, PERINA Silvia e DALLA POZZA Antonella, come costituiti.
Ciascun Fondatore può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.
Qualora il Fondatore decaduto non abbia provveduto alla designazione di persona subentrante in sua vece i Fondatori superstiti dovranno designare un altro soggetto in sostituzione, con deliberazione comune, di modo che in perpetuo il numero dei Fondatori non sia mai inferiore a cinque.
Sono poteri dei Fondatori quelli di:
– effettuare come per legge le nomine, revoche e sostituzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nella disciplina di legge;
– effettuare come per legge le nomine, revoche e sostituzioni dei membri dell’Organo di Controllo, nonché del Revisore Legale dei conti nelle ipotesi in cui è obbligatoria per legge, e sempre nei limiti di legge vigente.

Articolo 7 – PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
Possono essere riconosciuti partecipanti con residenza all’estero.
Sono nominate “Partecipanti onorari” le Associazioni
– “ANTS APS PER L’AUTISMO Associazione Nuovi Talenti Speciali”, con sede in Sona (VR), frazione Lugagnano, Via Generale Graziani n. 13, numero di codice fiscale 93203290239;
– “AUTISMO TRIVENETO ODV” con sede in Vicenza, al Viale Giangiorgio Trissino civico 161, con codice fiscale 95058290248.
Se necessario sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione un regolamento che stabilisce le modalità organizzative dei Partecipanti.
I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove approvato.
I Partecipanti possono essere consultati dal Consiglio di Amministrazione quando il medesimo lo ritenga opportuno.

Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è organo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, sempre in numero dispari, con scelta assunta al momento della nomina degli stessi.
La sua composizione sarà la seguente:
a) i Fondatori
b) i soci Fondatori possono effettuare come per legge le nomine con approvazione a maggioranza altri membri purché il loro numero sia dispari e non superiore a 9 (nove) e potranno sceglierli anche tra i partecipanti o altra persona di fiducia o professionista.
Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. Il Presidente può decidere di far partecipare alle sedute, secondo necessità, i Partecipanti a titolo consultivo.
I Fondatori hanno sempre diritto partecipare al consiglio di amministrazione salvo rinuncia espressa.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente o dai Fondatori e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
– effettuare come per legge le nomine del Presidente ed del Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
– istituire, ove opportuno, un Comitato tecnico-scientifico, nominandone il Direttore Scientifico;
– istituire se opportuno un comitato esecutivo;
– nominare l’organo di controllo e il Revisore dei Conti, se obbligatorio per legge;
– effettuare come per legge decisioni di modifiche statutarie;
– deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:
– si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
– siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
– abbiano causato danni alla Fondazione, sulla base di sentenza passata in giudicato;
– che risultino in conflitto di interessi con la Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
– stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
– redige ed approva entro il 30 (trenta) di aprile di ogni anno il bilancio economico consuntivo dell’anno precedente;
– redige il bilancio sociale delle attività effettuate, se obbligatorio per legge;
– effettua gli adempimenti istituzionali previsti dal presente statuto e dalla normativa del Terzo Settore;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi del patrimonio;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
– provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale dipendente e ne determina ruoli, mansioni e il trattamento giuridico ed
economico;
– provvede all’istituzione e all’ordinamento della organizzazione della Fondazione;
– delibera eventuali regolamenti e deleghe gestionali;
– delibera in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
– delibera in merito alla destinazione dell’utile nel rispetto delle normative di legge vigenti;

– propone all’Autorità competente l’estinzione della Fondazione ed indica l’ente – nei limiti ed ai sensi di legge – destinatario dell’eventuale patrimonio residuo a norma di quanto previsto dal presente statuto.

 

Articolo 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno.
La convocazione è fatta dal Presidente o da almeno tre dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso con invito scritto (contenente il luogo e l’orario della riunione compresa l’indicazione del relativo ordine del giorno) idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione. La convocazione deve pervenire ai destinatari almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei componenti e le deliberazioni sono adottate a votazione palese ed a maggioranza dei presenti, salvo la maggioranza qualificata prevista espressamente per particolari delibere dalle norme di legge vigenti.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e dal Segretario e vanno inseriti in ordine cronologico nell’apposito libro-verbali.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire e nominare un COMITATO ESECUTIVO e il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione quando ne ravvisi la necessità.
Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre a cinque membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione; il direttore della Fondazione e/o il coordinatore dei servizi, un eventuale consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione, un membro del comitato scientifico o suo
delegato su indicazione del direttore scientifico.
I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.
Il Comitato esecutivo rappresenta il fulcro operativo delle attività della Fondazione. Provvede infatti alla gestione diretta con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee guida e di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:
– coordinare le strutture interne (ad esempio, Centro Diurno, Laboratori, Gruppi di Lavoro, eccetera)
– coordinare le collaborazioni esterne Convenzioni istituzionali, Affiliazioni scientifiche, collaborazioni con altri enti Enti del Terzo Settore o con realtà
diverse del territorio associazioni dilettantistiche sportive, associazioni culturali ecc..) e
– predisporre su delega del Consiglio di Amministrazione programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
– predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
– collaborare alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– individuare gli eventuali dipartimenti operativi per ambiti specifici (anche in altre sedi o strutture), ovvero i settori di attività della Fondazione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge.
Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è organo della Fondazione il cui presidente, detto Direttore Scientifico, è nominato nella persona del Dottor ZOCCANTE Leonardo  il quale espressamente accetta, è composto da numero variabile di membri, da un minimo di tre, nominati dal Consiglio d’Amministrazione, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione.
I membri del Comitato restano in carica per mandati di cinque anni o fino a dimissioni o revoca.
Il Comitato tecnico-scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico, risponde direttamente al consiglio di Amministrazione
che ha diritto a partecipare alle convocazioni dello stesso.

Articolo 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza generale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Presidente e Vice Presidente restano in carica per cinque anni e sono nominati all’interno del Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Inoltre il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda  necessaria;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente, nel caso sia impossibilitato nello svolgimento delle proprie funzioni, delega le proprie mansioni al Vice-Presidente.
Il Presidente può delegare ad idonea persona l’adempimento di singoli atti od operazioni di ordinaria amministrazione.
Il Presidente decade dalla carica in caso di voto unanime del Consiglio Direttivo, escluso quello dello stesso Presidente.
Il Consiglio di amministrazione può attribuire al Vice Presidente, con le medesime maggioranze con cui nomina il presidente, il potere di rappresentanza della fondazione per singoli atti o per aree di competenza.

Articolo 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico- contabile e può essere anche monocratico.

Si applica la disciplina dettata dall’art. 38 D.Lgs. 117/2017. L’organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
L’organo di controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’ente; esamina i bilanci annuali – preventivo e consuntivo – ed il bilancio dell’ente e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.
L’organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, senza diritto di voto.
L’attività svolta dall’Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 12 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 14 – BILANCIO ECONOMICO, INFORMATIVA SOCIALE DI TRASPARENZA E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio economico consuntivo, che contiene le singole voci di entrata e di spesa relative all’esercizio sociale e la relazione di missione, è elaborato dal Consiglio di Amministrazione e dal medesimo approvato entro il 30 (trenta) di aprile di ogni anno (ovvero entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio).
Tale bilancio consuntivo va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e dalle normative vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all’articolo 6 del Decreto Leg.vo n. 117/2017, a seconda dei casi nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE
La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e ai componenti degli organi statutari.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie della Fondazione.
Si applica la disciplina prevista dal Codice Civile e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 16 – LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione, a norma degli articoli 13, 14, 15, 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017, deve tenere le relative scritture contabili ed i seguenti libri:
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– Libro del Comitato Esecutivo, tenuto dall’organo stesso;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (se presenti).
I sopra citati libri sociali devono essere sempre a disposizione per la consultazione da parte dei membri dell’Organo di Controllo .

Articolo 17 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e devono essere inseriti in un apposito registro.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 18 – LAVORATORI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

Articolo 19 – ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile e successive modificazioni, ritenga raggiunti, esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e successive modificazioni.
Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile esuccessive modificazioni.
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, dopo l’esaurimento della liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), ad altri enti del Terzo Settore, e

– “ANTS APS PER L’AUTISMO Associazione Nuovi Talenti Speciali”, con sede in Sona (VR), frazione Lugagnano, Via Generale Graziani n. 13, numero di codice fiscale 93203290239, e
– “AUTISMO TRIVENETO ODV” con sede in Vicenza, al Viale Giangiorgio Trissino civico 161, con codice fiscale 95058290248,
secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 – NORME APPLICABILI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in tema di
fondazioni di diritto privato.

Articolo 21 – NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti e la disciplina legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.